Lo Statuto
Art. 1 – Denominazione, sede e durata
È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, del Titolo II, Capo I, D.lgs. 26 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’art. 90 della Legge 27.12.2002 n. 289, per quanto applicabile, l’Associazione sportiva dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata “IL DANZIFICIO”, in breve anche “IL DANZIFICIO A.S.D.”.
L’Associazione ha sede in Torino (TO); la variazione della sede sociale all’interno del medesimo comune non costituisce modifica statutaria e potrà essere effettuata con semplice deliberazione dell’Assemblea degli associati in forma ordinaria.
L’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero.
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art. 2 – Scopo e oggetto sociale
L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro, anche indiretto; l’Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.
L’Associazione ha per scopo l’esercizio, la promozione e la diffusione dell’attività sportiva dilettantistica, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale della persona senza discriminazione alcuna, nonché la promozione della cultura dello sport e la partecipazione dei propri associati e tesserati alla vita associativa ed all’attività sportiva dilettantistica.
L’Associazione ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, compresa la formazione, l’attività didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, nelle discipline sportive individuate dalle delibere del Consiglio Nazionale CONI e dal Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Con particolare riferimento, non in via esclusiva, alla disciplina sportiva collegata alle attività coreutiche, quale la danza come attività principale, ma anche il fitness e le altre attività motorie ad essa collegata, così come regolamentate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, ai quali si affilierà accettandone gli statuti e i regolamenti.
Con delibera dell’assemblea soci l’Associazione potrà ampliare la propria attività anche in relazione ad altre discipline sportive.
Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, l’Associazione potrà:
- organizzare e gestire l’attività didattica per l’avviamento, l’aggiornamento ed il perfezionamento degli sport e delle discipline di cui ai precedenti commi, nonché corsi di attività sportive, attività fisiche, motorie e psicomotricità, centri sportivi e campi;
- costituire squadre agonistiche di atleti, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi, nonché dagli organismi sportivi internazionali;
- organizzare gare e manifestazioni sportive;
- organizzare e gestire ogni forma di attività sportiva, sia agonistica che ricreativa, e ogni altra forma di attività motoria e culturale idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico, nei l’imiti e con le modalità previste dall’Organismo sportivo affiliante.
Le attività di cui all’oggetto sociale potranno essere perseguite nei modi ritenuti più efficaci dagli organi dell’Associazione, avvalendosi eventualmente anche dell’attività di volontariato dei propri associati e tesserati.
Art. 3 – Attività secondarie e strumentali
L’Associazione potrà, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.lgs.. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni, esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, tenuto conto di quanto previsto dal comma 1-bis del medesimo art. 9.
In particolare, l’Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:
- esercitare, ai fini di autofinanziamento, attività commerciali a supporto dell’attività sportiva dilettantistica principale, ivi comprese prestazioni di natura promo pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- costituire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, adibiti esclusivamente o comunque in via principale ad attività sportive dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici, il cui ingresso, compatibilmente con gli eventuali obblighi di servizio pubblico, sarà prioritariamente riservato ai soci dell’Associazione, ed ai tesserati della Federazione Sportiva Nazionale, della Disciplina Sportiva Associata e dell’Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione si affilierà;
- gestire, nell’ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l’aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei propri associati e tesserati e dei frequentatori degli impianti sportivi medesimi;
- esercitare, all’interno degli impianti sportivi gestiti, attività di commercio di articoli, attrezzature, ed abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti gestiti e attività di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l’osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- organizzare e gestire attività servizi ed iniziative culturali, ricreative e turistiche legate e/o collegate all’attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell’individuo e della qualità della vita, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;
- svolgere attività editoriale: pubblicare e diffondere newsletters, riviste, periodici, risultati di studi e ricerche, pubblicare atti di convegni e di seminari allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi associativi;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali, nei limiti della normativa vigente.
Per lo svolgimento delle attività di cui all’oggetto sociale, nonché di quelle di cui ai commi precedenti, l’Associazione potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari.
L’Associazione potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre associazioni, imprese, società o consorzi aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell’oggetto sociale, nonché costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l’affidamento di servizi rientranti nell’ambito della propria attività.
Art. 4 – Riconoscimento ai fini sportivi
L’Associazione richiederà, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui delibererà di affiliarsi.
Ai fini della certificazione della effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta, l’Associazione si iscrive al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del C.I.O., del CONI, nonché alle disposizioni statutarie ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui delibererà di affiliarsi e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l’attività sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione e alla gestione delle associazioni e società affiliate.
In particolare, l’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle disposizioni statutarie ed ai regolamenti dell’Ente di Promozione Unione Italiana Sport Per tutti (siglata UISP) e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
L’Associazione potrà inoltre affiliarsi ad altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione, dei quali accetterà di conformarsi alle relative disposizioni statutarie e ai regolamenti, in base alle discipline sportive che intende svolgere.
L’Associazione, inoltre, recepisce e fa propri i principi di cui alla L. 14.12.2000 n. 376 “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” – e successive modificazioni ed integrazioni – comprese le sanzioni e le procedure disciplinari previste dai regolamenti e dalle disposizioni degli organismi di affiliazione cui si affilierà nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.
L’Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l’Associazione potrà istituire al proprio interno sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento. I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d’ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai regolamenti impartiti dagli enti affilianti.
Art. 5 – Risorse economiche
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- Fondo di dotazione iniziale.
- Quote associative versate in sede di iscrizione dagli associati e dagli eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio direttivo;
- Avanzi di bilancio accantonati a riserva;Contributi a fondo perduto versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati per il rafforzamento patrimoniale dell’Associazione;Donazioni, lasciti ed eredità.
- Tutti gli altri beni, mobili ed immobili, e da tutti i diritti patrimoniali appartenenti all’Associazione, al netto dei debiti per l’acquisizione degli stessi o per la gestione dell’Associazione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- Quote associative annuali e straordinarie versate dagli associati;
- Riscossione di quote per la frequenza di corsi o servizi organizzati in favore degli associati e dei tesserati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Contributi in conto esercizio versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati per il finanziamento delle attività istituzionali dell’Associazione;
- Eventuali elargizioni e contributi liberali erogati da associati o terzi;
- Ogni altra entrata compatibile con le finalità istituzionali dell’associazionismo sportivo e di promozione sociale.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.
Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l’Associazione provvederà a redigere l’apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.
Art. 6 – Associati
Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che partecipino alle attività sociali, che ne facciano richiesta scritta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, del C.O.N.I., dell’Organismo affiliante e dei loro organi.
Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere in forma scritta apposita domanda di ammissione nella quale dichiarino:
- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto dell’Associazione e le norme regolamentari interne circa l’utilizzo delle attrezzature e dei beni dell’Associazione;
- di rispettare lo statuto e le norme stabilite dall’Organismo affiliante;
- di accettare e rispettare le norme e le direttive del C.O.N.I.
La domanda di ammissione può essere accettata in via provvisoria da qualsiasi membro del Consiglio direttivo, previo versamento della quota di iscrizione. In tal caso, la validità della qualifica di associato si considera efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda, pur essendo subordinata all’accoglimento della stessa da parte del consiglio direttivo il quale, con cadenza almeno mensile, esamina le domande pervenute nel corso del mese precedente e ratifica o rifiuta l’ammissione dell’aspirante socio e lo annota nel Libro degli associati, con effetto dalla data di accettazione provvisoria ovvero, in assenza di questa, dalla data della delibera del consiglio direttivo
In caso di domanda di ammissione presentata da aspiranti soci minorenni, si applica l’art. 16 del D.lgs.. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni. Il genitore o l’esercente la potestà genitoriale che sottoscrivono la domanda di ammissione rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione, ne esercitano i diritti associativi, e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne nonché per gli eventuali danni da questi cagionati.
L’eventuale giudizio negativo del Consiglio direttivo deve essere sempre motivato e contro tale decisione è ammesso appello all’Assemblea generale dei soci, la quale delibera in merito, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di rigetto.
Il tesseramento sportivo, così come i rinnovi dei tesseramenti, devono essere richiesti per il tramite dell’Associazione.
Tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto nelle assemblee e godono dell’elettorato attivo e passivo; ogni associato ha diritto ad un voto singolo in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2532, comma 2, del Codice civile.
Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti i soci sono vincolati all’Associazione per la durata di un anno sociale.
La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.
L’iscrizione all’Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato da Consiglio direttivo.
La qualifica di associato si perde per:
- recesso volontario, da presentarsi per iscritto al consiglio direttivo, con un preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data di effetto dello stesso.
- esclusione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro l’associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, che sia colpevole di ripetuti atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamentari o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell’Associazione. Si precisa, in particolare, che per “azione disonorevole” si considera anche l’espressione a mezzo stampa, web, social network o altre modalità atte a raggiungere un vasto pubblico, di giudizi offensivi o disonorevoli nei confronti dell’Associazione o dei suoi componenti;
- decadenza a causa di morosità, dichiarata dal consiglio direttivo, in caso di ritardo protrattosi per oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine fissato dal Consiglio direttivo per il pagamento della quota associativa o integrativa;
- decesso del socio.
La perdita della qualifica di associato, da qualsiasi causa determinata, non conferisce al socio uscente, né ai suoi eredi, alcun diritto di rimborso del valore delle quote associative e dei contributi versati.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento da parte del Consiglio direttivo, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione a stata deliberata. Entro tale termine è ammesso ricorso all’assemblea dei soci. In tale eventualità l’efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia di detto organo. L’assemblea deve essere convocata nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del ricorso. Nel corso di tale assemblea si procederà in contraddittorio con l’interessato, che deve essere appositamente convocato, ad una disamina degli addebiti, sentito anche il collegio dei probiviri, ove nominato.
Affinché possa essere deliberata l’esclusione per morosità è necessario che il consiglio direttivo invii al socio moroso una diffida ad adempiere con preavviso di almeno otto giorni. Gli associati morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.
Per le materie sportive l’azione disciplinare è di competenza degli Organi di Giustizia Federale o del C.O.N.I.
Art. 7 – Diritti e doveri degli associati
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo e la massima partecipazione dei soci alla vita associativa; pertanto, gli associati hanno diritto:
- di partecipare all’assemblea e di votare, se maggiorenni e in regola con il pagamento della quota associativa, per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
- di ricoprire cariche sociali se in regola con il pagamento delle quote associative, abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dai regolamenti del CONI, del Dipartimento per lo Sport e degli Organismi di affiliazione;
- di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione posti a disposizione dei soci;
- di frequentare i locali dell’Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall’apposito regolamento interno.
I soci sono tenuti, al momento della loro ammissione, e successivamente dall’inizio di ogni esercizio sociale, al pagamento di una quota associativa, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio direttivo. La quota associativa è versata a fondo perduto e non è mai rimborsabile, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, non è cedibile e non è rivalutabile.
Il comportamento del socio verso gli altri associati, tesserati e aderenti, sia all’interno che all’esterno dell’Associazione deve essere improntato ad uno spirito di solidarietà ed essere caratterizzato da correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate dagli organi associativi.
Tutti gli associati hanno il dovere di:
- accettare ed osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- osservare le disposizioni statutarie e regolamentari del CONI, degli Organismi sportivi affilianti, riconoscendone la giurisdizione sportiva e disciplinare;
- osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri associati, dei collaboratori dell’Associazione e dei dirigenti della stessa;
- corrispondere puntualmente le quote associative e i contributi straordinari determinati dal Consiglio direttivo rinunziando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione;
- cooperare attivamente al perseguimento degli scopi dell’Associazione e all’inserimento e formazione dei consociati;
- difendere il buon nome dell’Associazione divulgando e promuovendo, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi.
- Art. 8 – Emblema
- L’emblema dell’Associazione è costituito da scritta identificativa costituita dalla denominazione dell’Associazione. L’Associazione si riserva di studiare o stilizzare eventuali emblemi ed inserirli in stemmi, gagliardetti, scudetti.
- Art. 9 – Tesseramento
- I tesserati dell’Associazione possono partecipare all’attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell’Associazione.
- I tesserati, nell’esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.
- Si applicano le disposizioni dell’art. 15 del D.lgs. 28.2.2021 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10 – Quote associative e contributi
Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell’associato. L’associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell’Associazione ha l’obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all’esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.
Il Consiglio direttivo determina annualmente le quote associative ed eventualmente contributi straordinari.
Art. 11 – Organi sociali
Sono organi dell’Associazione.
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- l’Organo di controllo, qualora istituito.
- L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 12 – Assemblea degli associati
L’assemblea generale degli associati è composta da tutti i soci maggiorenni aderenti all’Associazione in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
L’assemblea è ordinaria o straordinaria, in relazione agli argomenti all’ordine del giorno.
La convocazione dell’assemblea degli associati deve avvenire almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione mediante, alternativamente, comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o consegna diretta. È ammesso l’utilizzo contemporaneo di più modalità di convocazione tra quelle sopra indicate.
L’avviso di convocazione dell’assemblea deve contenere in modo chiaro ed esaustivo gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e la data prevista per l’eventuale seconda convocazione, che non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.
L’assemblea deve essere convocata presso la sede dell’Associazione, ovvero in altro luogo nel comune in cui ha sede l’Associazione, o in comuni limitrofi, idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
È ammesso lo svolgimento dell’assemblea in audio/video conferenza attraverso piattaforme digitali che consentano il collegamento in più luoghi e la partecipazione dei soci presenti nei medesimi luoghi. La modalità in audio/video conferenza deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell’assemblea, accertare l’identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell’adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell’assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si considera convocata nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera, se convocata in sede ordinaria, a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega, ovvero, se convocata in sede straordinaria, a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti, in proprio o per delega.
Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico e finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.
Per le votazioni si procede con voto palese, tranne che in occasione delle deliberazioni su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l’assemblea lo ritenga opportuno.
L’assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.
La convocazione dell’assemblea ordinaria può essere richiesta dal presidente, dal Consiglio direttivo con delibera a maggioranza dello stesso, e da tanti associati che rappresentino almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al Presidente dell’Associazione, proponendo l’ordine del giorno; in tal caso l’assemblea dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda da parte del presidente.
L’assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.
Rientrano nella competenza dell’assemblea ordinaria le seguenti decisioni:
- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione: l’assemblea valuta ed approva annualmente il programma svolto, propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi, definisce le linee programmatiche dell’anno entrante e approva l’eventuale proposta del consiglio direttivo di ampliamento delle attività sportive praticate;
- approvare il rendiconto economico e finanziario, predisposto dal Consiglio direttivo;
- stabilire il numero dei componenti del Consiglio direttivo entro i limiti fissati dal presente statuto ed eleggere ogni 4 (quattro) anni, corrispondenti al quadriennio olimpico, i membri del Consiglio direttivo e degli altri organi associativi, nonché deliberare in ordine alla decadenza degli stessi, sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulle eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;eleggere il Presidente dell’Associazione;approvare i regolamenti eventualmente predisposti dal Consiglio direttivo;deliberare in merito ai provvedimenti di esclusione dei soci deliberati dal Consiglio direttivo e pronunciarsi in ordine agli eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti;
- deliberare in merito a tutte le questioni e gli argomenti attinenti alla vita e i rapporti dell’Associazione che il Consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre alla sua attenzione, nonché su quelle proposte dagli associati.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, nominando il liquidatore e stabilendo le modalità di liquidazione.
La convocazione dell’assemblea straordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri e da tanti associati che rappresentino almeno un quarto degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al Presidente della Associazione, proponendo l’ordine del giorno; in tal caso l’assemblea dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati; tuttavia, ciascun associato non può farsi portatore di più di due deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
I verbali delle assemblee sociali sono trascritti nell’apposito Libro sociale a cura e responsabilità del Presidente del Consiglio direttivo. L’organo amministrativo provvederà quindi a rendere pubbliche le delibere assembleari mediante idonee forme di pubblicità atte a garantire un’adeguata informazione a tutti i soggetti interessati
Art. 13 – Consiglio direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall’Assemblea degli associati. Il Consiglio direttivo resta in carica per la durata del quadriennio olimpico, fino ad approvazione del bilancio consuntivo, ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Possono ricoprire cariche associative solo gli associati maggiorenni di età in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano stati oggetto di provvedimento di radiazione e/o sospensione da parte del CONI ovvero della Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione è affiliata.
Il Consiglio direttivo si riunisce periodicamente per redigere il bilancio consuntivo e la Relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell’organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove, ovvero con modalità telematiche.
L’avviso di convocazione deve essere inviato, mediante lettera raccomandata, anche a mano, fax, e-mail o altro strumento idoneo a garantire adeguata informazione a ciascun consigliere e ciascun membro dell’organo di controllo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta anche d’urgenza mediante strumenti informatici, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore.
In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell’organo di controllo.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio direttivo.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.
È ammesso lo svolgimento dell’assemblea in audio/video conferenza attraverso piattaforme digitali che consentano il collegamento in più luoghi e la partecipazione dei soci presenti nei medesimi luoghi. La modalità in audio/video conferenza deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell’assemblea, accertare l’identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell’adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell’assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si considera convocata nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
I verbali delle riunioni, trascritti nell’apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all’assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.
Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l’ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento, di accogliere o respingere motivatamente le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l’ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.
Nell’ambito dei poteri attribuiti dal presente statuto al Consiglio direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all’interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.
Ai componenti l’organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio; l’assemblea potrà anche attribuire degli emolumenti ai componenti dell’organo amministrativo, comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla specifica normativa.
Qualora uno o più componenti del Consiglio Direttivo siano chiamati, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovranno essere retribuiti per queste specifiche funzioni, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla specifica normativa.
Nel caso in cui per dimissioni o per qualsiasi ragione nel corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno, entro trenta giorni dal venir meno dei consiglieri, alla convocazione dell’assemblea dei soci per integrare i consiglieri mancanti. I consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza dei consiglieri sostituiti.
Il Consiglio direttivo dovrà, invece, considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni ovvero per qualsiasi altra causa venga a perdere il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso i consiglieri superstiti provvederanno a convocare l’assemblea degli associati per il rinnovo dell’organo sociale entro trenta giorni dal venir meno dei consiglieri o del Presidente.
Art. 14 – Presidente e Vicepresidente
Il Presidente è eletto dall’assemblea degli associati a maggioranza semplice dei voti, tra i membri del Consiglio direttivo, e dura in carica quattro anni, corrispondenti con il quadriennio olimpico; il Presidente nomina un Vicepresidente tra i membri eletti del Consiglio direttivo, il quale ne svolge le funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza, impedimento o di cessazione.
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; il Presidente, inoltre, convoca e presiede l’assemblea degli associati ed il Consiglio direttivo, presenta all’assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale ed ha la facoltà di adottare direttamente provvedimenti di particolare urgenza a tutela degli interessi dell’Associazione, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo.
Art. 15 – Incompatibilità
È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
Art. 16 – Organo di controllo
Qualora l’Assemblea degli associati lo ritenga utile, al fine di garantire il buon funzionamento dell’Associazione, ovvero quando l’istituzione sia richiesta da apposita norma di legge, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l’organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, Revisore Legale, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell’Associazione medesima.
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica quattro anni, corrispondenti con il quadriennio olimpico e i suoi membri sono nominati dall’assemblea degli associati e possono essere rieletti; l’assemblea provvede anche alla nomina del Presidente del Collegio.
Il Revisore Legale dura in carica quattro anni, corrispondenti con il quadriennio olimpico, è nominato dall’assemblea degli associati e può essere rieletto.
I Sindaci, ovvero il Revisore Legale, devono essere nominati tra gli iscritti al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle Finanze.
All’organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo e statutario. L’organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell’assemblea degli associati.
L’organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell’apposito Libro.
Art. 17 – Esercizio sociale e bilancio
Gli esercizi sociali dell’Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio direttivo sottopone all’Assemblea degli associati per l’approvazione il bilancio da cui deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione.
I bilanci debbono essere comunicati all’organo di controllo, o al revisore ove nominato, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l’assemblea degli associati e devono restare depositati nella sede dell’Associazione ovvero resi disponibili sul sito internet dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie cartacee è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Il bilancio approvato dall’assemblea dovrà essere riportato sul Libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni associato che ne faccia richiesta al segretario con preavviso di almeno quindici giorni, ovvero resi disponibili sul sito internet dell’Associazione.
In considerazione dell’entità dei movimenti economici e finanziari ed in base alla specifica normativa, il bilancio potrà essere sostituito, su proposta del consiglio direttivo e previo parere favorevole dell’organo di controllo o del revisore, se nominato, da un rendiconto economico-finanziario redatto secondo il criterio di cassa.
Art. 18 – Assenza di fini di lucro
Eventuali utili di esercizio o avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere destinati all’attività statutaria ovvero ad incremento del patrimonio dell’Associazione.
In ogni caso, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a soci o associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
In materia di distribuzione indiretta di utili si applicano le norme previste dall’art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 28.02.2021 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 19 – Libri sociali
Costituiscono libri sociali obbligatori dell’Associazione:
- il libro degli associati;
- il libro verbali delle assemblee;
- il libro verbali del consiglio direttivo;
- eventuali libri contabili richiesti da particolari disposizione di legge.
I libri sociali, fatte salve eventuali diverse previsioni di legge, possono essere tenuti in forma libera, anche a fogli mobili, e devono essere conservati nella sede sociale.
Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidamente il presidente ed il segretario. I libri dell’Associazione posso essere visionati da qualsiasi associato che ne faccia richiesta per iscritto all’Associazione; le copie cartacee eventualmente richieste saranno a spese del richiedente.
Art. 20 – Incarichi e compensi
Per l’organizzazione dell’attività dell’Associazione possono essere affidati incarichi a vario titolo anche a persone che non rivestono la qualità di associato.
Il Presidente ed il Consiglio direttivo, nel conferire ogni incarico, devono precisarne i caratteri e la natura.
L’organo amministrativo può attribuire un compenso agli amministratori ed ai soci investiti di incarichi operativi, legato all’attività svolta, che può essere rappresentato, verificandosene le condizioni, anche da compensi o premi per l’attività sportiva dilettantistica esercitata o da compensi per prestazioni di co.co.co amministrativo-gestionale ai sensi del titolo V – Capo I – del D.lgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni; il tutto a condizione che i compensi erogati non costituiscano distribuzione indiretta di utili come individuata dall’art. 8 del D.lgs.. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni.
Deve sempre essere remunerato l’eventuale organo di controllo o il revisore, al quale devono essere inoltre riconosciuti eventuali rimborsi delle spese sostenute.
Agli amministratori ed ai soci che prestano la propria opera in favore dell’Associazione spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del proprio incarico. Il rimborso delle spese avverrà a piè di lista sulla base di nota spese da consegnare al tesoriere con allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando ciò sia necessario e utile ai fini dello svolgimento dell’attività di cui agli scopi e al perseguimento delle finalità associative.
Art. 21 – Modifiche allo Statuto
Per la revisione o la modifica dello Statuto delibera l’assemblea degli associati in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’Assemblea degli associati dall’organo amministrativo o da almeno cinque associati.
Art. 22 – Scioglimento dell’Associazione
L’assemblea che delibera:
- sullo scioglimento dell’Associazione;
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione,
è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati, con l’esclusione delle deleghe, ovvero dal Consiglio direttivo.
Lo scioglimento dell’Associazione potrà inoltre avvenire “ipso jure” per:
- rinuncia alla qualifica di tutti gli associati.
- mancata ricostituzione degli organi associativi a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell’assemblea.
In caso di scioglimento dell’Associazione saranno nominati uno o più liquidatori scelti anche tra i non associati; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dall’ente affiliante, o dal CONI.
Art. 23 – Clausola compromissoria
L’Associazione, i suoi soci, tesserati ed atleti, si impegnano a rispettare, dal momento dell’ammissione all’Associazione ovvero della richiesta di tesseramento, il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti del CONI, della Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata ed Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione è affiliata e cui il tesserato fa riferimento.
Di conseguenza i soci, tesserati ed atleti si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze o controversie di natura sportiva che dovessero sorgere tra essi o nei confronti dell’Associazione o degli organi della stessa e a devolvere tali divergenze al giudizio dell’assemblea dei soci, nonché, in seconda istanza, all’organo di conciliazione o all’organo di giustizia costituiti secondo le regole previste dai regolamenti federali.
In tutti i casi in cui le controversie insorte tra l’Associazione, i propri organi, ed i propri associati e/o tesserati, ovvero tra questi, non siano originate dalla loro attività sportiva, e non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federali, ovvero nella competenza del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 806 e seg. c.p.c., ovvero qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile adire gli organi di cui al comma precedente, e sempre che si tratti di controversie per le quali la legge non escluda la compromettibilità in arbitri, l’Associazione ed i suoi soci e tesserati si impegnano a rimettere la risoluzione delle controversie tra essi insorte ad un arbitro, amichevole compositore, nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il giudizio dell’arbitro vincolerà irrevocabilmente le parti. Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa statuizione dell’arbitro.
Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. L’accettazione della presente clausola è vincolante per gli organi sociali a seguito dell’accettazione dell’incarico.
Art. 24 – Norme di rinvio
Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice civile ed alle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva cui l’Associazione è affiliata.
Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il C.O.N.I. o le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva alle quali l’Associazione è affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.